La provvigione per l'agenzia immobiliare.
L’art. 1755 del Codice civile stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, dunque sia dal venditore che dall’acquirente, se l’affare si conclude per effetto del suo intervento, ossia con la firma del compromesso.
La misura della provvigione non è predefinita per legge, ma è concordata dalle parti; in mancanza di accordo è stabilita dagli usi della Camera di Commercio. Normalmente la misura della provvigione si aggira normalmente tra il 2 e il 3% del valore di compravendita, ma essendo correlata al lavoro effettivamente prestato dall’agente è chiaro che può essere oggetto di contrattazione tra le parti.
Il diritto alla provvigione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto di compravendita.