Che cosa è Il patto di famiglia?

Fino al 2006 i Patti di Famiglia, non disciplinati dalla legge, restavano un’opportunità lasciata all’autodisciplina dei singoli, ed erano limitati dal divieto dei patti successori, cioè dal divieto di stipulare contratti su una successione ancora da aprirsi (art. 458 c.c.).

Con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, entrata in vigore il 16 marzo 2006, è stata introdotta nel nostro ordinamento una deroga a questo divieto per quanto riguarda la successione d’azienda, con l’introduzione degli articoli 768 bis – octies c.c.

Il codice civile definisce il Patto di Famiglia “il contratto con cui , compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Il patto di famiglia va stipulato per atto pubblico a pena di nullità, e vi devono partecipare il coniuge e i discendenti. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, se questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote che avrebbero dovuto ricevere; i contraenti possono convenire che la liquidazione avvenga anche in natura.

La partecipazione al patto di famiglia di tutti i legittimari diviene “necessaria” in quanto il patto incide sui diritti di legittima precludendo la possibilità di esperire, all’apertura della successione dell’imprenditore, l’azione di riduzione (azione che consente ai legittimari, lesi per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie, di reintegrare la propria quota) o di collazione (conferimento, da parte dei beneficiari di donazioni, dell’oggetto di tali donazioni, avvenute quando l’imprenditore era ancora in vita, per mantenere la proporzione tra i co-eredi).

Il Patto o contratto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l’hanno concluso.

I partecipanti al patto possono impugnare il patto stesso nel termine prescrizionale di 1 anno.

All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, possono chiedere (ex art. 768 sexies c.c.) ai beneficiari del contratto il pagamento della somma loro spettante, aumentata degli interessi legali. L’inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di impugnazione del patto.

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