Quale è la modalità con cui vengono valutati gli immobili secondo Banca d’Italia?

La circolare n. 263/2006 della Banca d’Italia

La circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia relativa alle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, in recepimento delle direttive europee 2006/48/CE e 2006/49/CE e del documento Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (“Basilea II”), detta tra l’altro alcuni principi essenziali per una corretta valutazione degli immobili.

Infatti, essa anzitutto asserisce che l’immobile deve essere stimato da un perito indipendente a un valore non superiore al valore di mercato. In particolare, reca la seguente definizione del perito indipendente: «Persona che possiede le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per effettuare una valutazione, che non abbia preso parte al processo di decisione del credito, né sia coinvolto nel monitoraggio del medesimo» e definisce altresì il valore di mercato come l’«Importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente».

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